Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili. (G.U. Serie Generale n. 24 del 29 gennaio 1991)


IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.

236, che stabilisce, in attuazione della direttiva CEE n. 80/778 ai

sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le

caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano e

le concentrazioni minime richieste per le acque destinate al consumo

umano sottoposte a trattamento di addolcimento o dissalazione;

Rilevato che l'art. 8 dello stesso decreto del Presidente della

Repubblica n. 236/88 stabilisce le competenze statali nel settore;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri;

Rilevato che da qualche tempo vengono propagandati e venduti, quali

dispositivi tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua

potabile distribuita, una vasta gamma di apparecchi il cui effetto

puo' esplicarsi sulla durezza e/o sui caratteri organolettici (quali

addolcitori a scambio ionico, filtri meccanici, dosatori di reagenti

chimici, osmotizzatori, filtri a carbone attivo, nonche'

apparecchiature che si basano su principi fisici), che comunque

vengono utilizzati su acque gia' distribuite con caratteristiche di

potabilita';

Rilevato altresi' che tali apparecchi, quando installati

impropriamente e non correttamente gestiti potrebbero dar luogo ad

inconvenienti di ordine igienico-sanitario;

Ritenuto necessario, sentito il Consiglio superiore di Sanita', di:

a) impartire disposizioni tecniche per il corretto impiego di

tali apparecchiature;

b) definire le condizioni generali e speciali che devono essere

rispettate da dette apparecchiature affinche' l'acqua potabile cosi'

trattata non venga addolcita al di sotto dei livelli previsti dalla

normativa vigente e non venga sottoposta a rischi di inquinamento o

di peggioramento della qualita' originaria;

Ribadito che l'acqua potabile deve comunque rispondere ai requisiti

previsti dalla vigente normativa, per cui qualunque intervento

tendente a modificarne le caratteristiche deve essere attentamente

valutato in relazione alla tipologia dell'apparecchio utilizzato ed

all'impiego specifico dell'acqua stessa;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza

generale del 26 luglio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a

norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/88 (nota n.

400.4/1810/3788 del 21 dicembre 1990);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle

apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque

potabili.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui trascritti.


Art. 2.

Terminologia

1. Per acqua potabile si intende l'acqua distribuita da acquedotti

pubblici, consortili e privati, riconosciuta idonea al consumo umano

dalle competenti autorita' ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. Gli addolcitori a scambio ionico sono quelle apparecchiature

atte a sostituire gli ioni costituenti la durezza dell'acqua con ioni

di sodio, allo scopo di diminuire o eliminare la formazione di

depositi calcarei consentendo un risparmio energetico e una riduzione

nell'impiego di detersivi.

3. I dosatori di reagenti chimici sono quelle apparecchiature

utilizzate per l'aggiunta di prodotti consentiti dalla legislazione,

alle acque potabili in quantita' proporzionali alla portata

dell'acqua, allo scopo di proteggere gli impianti evitando

incrostazioni, corrosioni e depositi ovvero per trattamenti di

disinfezioni.

4. I sistemi ad osmosi inversa sono quelle apparecchiature che

operano sulla base del principio dell'osmosi inversa, ovvero del

processo chimico-fisico di permeazione attraverso una membrana

semipermeabile allo scopo di ridurre il tenore salino dell'acqua.

5. I filtri meccanici sono quelle apparecchiature atte a trattenere

mediante barriere di tipo fisico le particelle sospese nell'acqua.

6. I sistemi fisici consistono in apparecchiature che vengono

proposte per impedire e/o ridurre la formazione di incrostazioni

mediante l'applicazione all'acqua di campi magnetici statici o di

campi elettromagnetici.

7. I filtri a carbone attivo sono quelle apparecchiature contenenti

carboni di tipo vegetale o minerale, dotati di effetto adsorbente,

generalmente proposti come rimedio per eliminare sgradevoli sapori

connessi con il trattamento dell'acqua con cloro o suoi derivati o

come rimedio per eliminare alcuni microinquinanti chimici.

8. I filtri a struttura composita consistono in apparecchiature

che, all'azione filtrante meccanica e/o dei carboni attivi e/o di

altre sostanze, associno un'azione antibatterica comunque ottenuta.


Art. 3.

Condizioni di carattere generale

1. Alle apparecchiature destinate al trattamento dell'acqua non si

applicano le presenti disposizioni qualora le stesse siano destinate

ad esclusivo servizio di impianti tecnologici ed

elettrodomestici,ovvero quando da esse si diparta una rete

indipendente da quella che alimenta l'uso potabile. In questo caso

deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il non

ritorno dell'acqua trattata nella rete potabile.

2. Nessuna delle apparecchiature destinate alla correzione delle

caratteristiche chimiche, fisiche o microbiologiche delle acque

potra' essere propagandata o venduta sotto la voce generica di

"depuratore d'acqua", ma solo con la precisa indicazione della

specifica azione svolta (es. addolcitore). Sui fogli illustrativi

delle apparecchiature deve essere chiaramente indicata, a cura del

produttore, la conformita' alle presenti istruzioni mediante la frase

"apparecchiature ad uso domestico per il trattamento di acque

potabili".

3. Trovano applicazione le disposizioni della legge 5 marzo 1990,

n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti".

4. Al fine della tutela della salute degli utenti sono ammesse solo

quelle apparecchiature che rispettino le condizioni di carattere

generale elencate nel seguito e quelle di carattere speciale di cui

al successivo art. 4:

a) ammissibilita' dei soli trattamenti che consentano di

rispettare i limiti previsti per i parametri riportati nell'allegato

I del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988; ed, in

particolare per quanto riguarda l'addolcimento, di quanto indicato

nella tabella F;

b) ubicazione delle apparecchiature in locali igienicamente

idonei;

c) rispondenza alla normativa vigente dei materiali utilizzati

per la costruzione delle parti di apparecchiatura destinate al

contatto con l'acqua;

d) presenza di contatore a monte delle apparecchiature nonche' di

punti di prelievo per analisi prima e dopo le apparecchiature di

trattamento;

e) presenza di sistema di by-pass automatico o di un sistema di

by-pass manuale;

f) presenza di un dispositivo in grado di assicurare il non

ritorno dell'acqua;

g) presenza di un documento tecnico dal quale risultino

chiaramente la descrizione dell'apparecchiatura, i principi del suo

funzionamento, gli allacciamenti, le saracinesche di intercettazione,

i rubinetti di presa, i punti di scarico ed ogni altro elemento

attinente la funzionalita' dell'apparecchiatura stessa;

h) disponibilita' di un manuale di manutenzione con chiare

istruzioni per l'uso; in particolare devono essere indicati per le

componenti soggette a saturazione e/o esaurimento, le modalita' ed i

parametri per la loro sostituzione; su tale manuale dovra' essere

dichiarata la conformita' dell'apparecchiatura alle presenti

istruzioni;

i) installazione dell'apparecchiatura da parte di personale

qualificato secondo le regole dell'arte e collaudo da parte

dell'installatore con certificazione di corretto montaggio, secondo

le istruzioni del costruttore;

l) notifica dell'installazione dell'impianto all'unita' sanitaria

locale di competenza.


Art. 4.

Condizioni di carattere speciale

1. Addolcitori a scambio ionico.

Per detti addolcitori debbono venire osservate le ulteriori

seguenti condizioni:

a) le apparecchiature devono essere dotate di un dispositivo per

la rigenerazione automatica, che deve venire effettuata almeno ogni

quattro giorni;

b) le apparecchiature devono essere dotate di un sistema

automatico di autodisinfezione durante la rigenerazione; in difetto,

le apparecchiature devono essere dotate di un idoneo sistema di

post-disinfezione continua;

c) qualora per i sistemi di autodisinfezione o d

post-disinfezione siano previste modalita' diverse dall'impiego del

cloro o di suoi composti (nonche' dell'impiego di lampade a raggi

U.V., limitatamente alla post-disinfezione), dette modalita' dovranno

essere approvate dal Ministero della sanita' sulla base della

rispondenza al protocollo sperimentale di cui all'allegato I;

d) le apparecchiature devono essere dotate di un sistema di

miscelazione dell'acqua originaria con quella trattata al fine di

mantenere la durezza ai punti d'uso nell'ambito di quanto previsto

dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988, ed il

contenuto in sodioioni non eccedente complessivamente il limite di

150 mg/1 come Na;

e) le resine e gli altri scambiatori di ioni devono rispondere

alle prescrizioni previste per i tipi utilizzati nel campo

alimentare.

2. Dosatori di reagenti chimici.

Per i dosatori di reagenti chimici devono essere osservate le

ulteriori seguenti condizioni:

a) il dosaggio dei reagenti chimici deve risultare proporzionale

alla portata da trattare in qualsiasi condizione di esercizio;

b) i reagenti devono rispondere alle prescrizioni di purezza

previste per l'utilizzazione in campo alimentare o nel trattamento

delle acque potabili;

c) le confezioni di prodotti impiegati devono riportare in

etichetta la composizione quali-quantitativa, nonche' il campo di

impiego del prodotto;

d) le concentrazioni nell'acqua in uscita dall'impianto dei vari

cationi ed anioni aggiunti non devono superare i valori-limite

previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988.

3. Apparecchi ad osmosi inversa.

Per gli apparecchi ad osmosi inversa devono essere osservate le

ulteriori seguenti condizioni:

a) il funzionamento deve essere completamente automatizzato;

b) deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il

non ritorno dell'acqua anche sullo scarico;

c) le membrane e gli altri componenti dell'impianto a contatto

con l'acqua devono rispondere alle prescrizioni previste per i

materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e le

bevande;

d) qualora sia previsto un serbatoio di raccolta a valle del

trattamento, l'impianto deve essere dotato di un sistema di

disinfezione continua, preferibilmente a base di cloro o di suoi

composti o mediante l'impiego di lampade a raggi U.V.;

e) qualora per la disinfezione continua siano previste modalita'

diverse da quelle teste' riportate, dette modalita' dovranno essere

approvate dal Ministero della sanita' sulla base delle rispondenza al

protocollo sperimentale di cui all'allegato I;

f) nel pretrattamento delle acque sottoposte al processo di

osmosi inversa sono ammessi filtri a carbone attivo e microfiltri;

g) le sostanze utilizzate nel pretrattamento devono rispondere

alle prescrizioni di purezza previste per l'utilizzazione nel campo

alimentare o nel trattamento delle acque potabili.

4. Filtri meccanici.

Sono ammessi esclusivamente filtri meccanici con rete sintetica o

metallica in grado di trattenere particelle sospese di dimensioni non

inferiori ai 50 micron.

I filtri meccanici devono essere facilmente lavabili,

automaticamente o manualmente.

5. Sistemi fisici.

Nell'attuale situazione di mancanza di una normativa nazionale

organica volta a limitare l'esposizione della popolazione a campi

elettromagnetici non ionizzanti, si stabilisce che all'esterno, a 5

cm di distanza da detti dispositivi, non siano mai superati i

seguenti valori:

Grandezze fisiche Valori limite (di picco)

- -

a) campi magnetici statici ed B = 1 mT

a frequenze fino a 50 Hz (pari a 10 G, 800 A/m)

b) campi elettrici statici ed E = 5kV/m

a frequenze sino a 50 Hz

c) campi elettromagnetici E = 300 V/m; B = 2 nT

a frequenze superiori a 50 Hz (pari a 20 mG, 1,6 A/m)

La rispondenza di cui al precedente comma dovra' essere

certificata da istituti pubblici o privati di comprovata competenza,

italiani o di Paesi della Comunita' economica europea.

Per i sistemi fisici non e' richiesta la presenza di un contatore a

monte.

L'ammissibilita' al punto di vista sanitario non sottointende un

riconoscimento di efficacia delle apparecchiature in oggetto, sui cui

principi di funzionamento e sulla cui utilita' pratica antincrostante

e disincrostante le ricerche in corso non sono ancora giunte a

risultati conclusivi.

6. Filtri a struttura composita.

Potranno essere approvati dal Ministero della sanita' qualora

risulti, mediante adeguata documentazione la rispondenza al

protocollo sperimentale di cui all'allegato I.


Art. 5.

Altre disposizioni

1. Filtri a carbone attivo.

In considerazione dei documentati rischi di proliferazione

batterica e di rilascio incontrollato di microinquinanti, i semplici

filtri a carbone attivo da soli non sono ammessi per il trattamento

domestico delle acque potabili, a meno che non siano integrati con

altri materiali o dispositivi atti ad eliminare gli inconvenienti da

essi presentati. In tal caso essi rientrano fra quelli di cui

all'art. 4, comma 6.

2. Altre autorita' sanitarie competenti al rilascio di idoneita'.

Fatto salvo il divieto di cui al paragrafo precedente, sono

ammesse le apparecchiature riconosciute idonee dalle competenti

autorita' sanitarie degli altri Paesi della Comunita' economica

europea, indipendentemente dalla tipologia alla quale appartengono.

3. Altre tipologie di apparecchiature.

Altre tipologie di apparecchiature non previste nelle presenti

disposizioni ed utilizzabili per il trattamento domestico delle acque

potabili potranno essere approvate dal Ministero della sanita'

qualora risulti, mediante adeguata documentazione, la rispondenza al

protocollo sperimentale di cui all'allegato I.

4. Doppia rete idrica.

Negli stabili di nuova costruzione ed in quelli sottoposti a

globale ristrutturazione e' da perseguire la soluzione della doppia

rete, di cui una destinata ad uso tecnologico e l'altra ad uso

potabile, alimentata con acqua potabile non trattata.


Art. 6.

Controlli

1. L'autorita' sanitaria centrale e periferica puo', in qualsiasi

momento, controllare la rispondenza delle apparecchiature alle

presenti disposizioni, adottando o promuovendo l'adozione delle

sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio

1988, n. 236.


Art. 7.

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore sei mesi

dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2. All'adeguamento delle apparecchiature esistenti alle presenti

disposizioni dovra' provvedersi entro dodici mesi decorrenti

dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 21 dicembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1991

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 167


ALLEGATO I

PROTOCOLLO SPERIMENTALE INFORMATIVO SULLE CARATTERISTICHE DELLE

APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DOMESTICO DI ACQUE POTABILI AI

FINI DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SANITA' (*).

1. Denominazione dell'apparecchiatura.

2. Nome e ragione sociale del produttore.

3. Principi generali di funzionamento dell'apparecchiatura.

4. Caratteristiche di materiali utilizzati, azione specifica svolta e

tipo di effetto che si intende perseguire.

5. Documentazione tecnica e sperimentazioni: (da allegare).

(*) Da utilizzare per quanto disposto all'art. 4, comma

1, punto b); art. 4, comma 3, punto e); art. 4, comma 6;

art. 5, comma 3.

5.1. Documentazione tecnica comprendente la descrizione del

modello-tipo, le modalita' di manutenzione, le verifiche periodiche e

le sostituzioni, le limitazioni di impiego previste.

5.2. Protocollo sperimentale utilizzato, simulante le condizioni

di impiego reali, inclusi i periodi di sosta.

5.3. Dati sperimentali ottenuti sull'acqua potabile prima e dopo

il trattamento comprendenti dati analitici chimico-fisici, chimici,

microbiologici; valutazione dei risultati.

6. Certificazioni:

6.1. Rispondenza a norme italiane, comunitarie, internazionali o

di altro Stato membro della CEE, che documentino l'idoneita'

dell'apparecchiatura a perseguire i fini di trattamento indicati.

6.2. Rispondenza a norme di sicurezza di carattere generale

connessi al funzionamento e gestione dell'apparecchiatura.

Il Ministro della sanita'

DE LORENZO

 

CICSOFTWARE - Web Agency - Consulenza informatica per aziende Idrolife snc - via Padre Boga 5/7 - 20811 CESANO MADERNO (MB) - tel./fax 0362 594506 - PIVA 12269490152