Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili. (G.U. Serie Generale n. 24 del 29 gennaio 1991)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, che stabilisce, in attuazione della direttiva CEE n. 80/778 ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le
caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano e
le concentrazioni minime richieste per le acque destinate al consumo
umano sottoposte a trattamento di addolcimento o dissalazione;
Rilevato che l'art. 8 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 236/88 stabilisce le competenze statali nel settore;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Rilevato che da qualche tempo vengono propagandati e venduti, quali
dispositivi tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua
potabile distribuita, una vasta gamma di apparecchi il cui effetto
puo' esplicarsi sulla durezza e/o sui caratteri organolettici (quali
addolcitori a scambio ionico, filtri meccanici, dosatori di reagenti
chimici, osmotizzatori, filtri a carbone attivo, nonche'
apparecchiature che si basano su principi fisici), che comunque
vengono utilizzati su acque gia' distribuite con caratteristiche di
potabilita';
Rilevato altresi' che tali apparecchi, quando installati
impropriamente e non correttamente gestiti potrebbero dar luogo ad
inconvenienti di ordine igienico-sanitario;
Ritenuto necessario, sentito il Consiglio superiore di Sanita', di:
a) impartire disposizioni tecniche per il corretto impiego di
tali apparecchiature;
b) definire le condizioni generali e speciali che devono essere
rispettate da dette apparecchiature affinche' l'acqua potabile cosi'
trattata non venga addolcita al di sotto dei livelli previsti dalla
normativa vigente e non venga sottoposta a rischi di inquinamento o
di peggioramento della qualita' originaria;
Ribadito che l'acqua potabile deve comunque rispondere ai requisiti
previsti dalla vigente normativa, per cui qualunque intervento
tendente a modificarne le caratteristiche deve essere attentamente
valutato in relazione alla tipologia dell'apparecchio utilizzato ed
all'impiego specifico dell'acqua stessa;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 26 luglio 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/88 (nota n.
400.4/1810/3788 del 21 dicembre 1990);
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle
apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque
potabili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Terminologia
1. Per acqua potabile si intende l'acqua distribuita da acquedotti
pubblici, consortili e privati, riconosciuta idonea al consumo umano
dalle competenti autorita' ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. Gli addolcitori a scambio ionico sono quelle apparecchiature
atte a sostituire gli ioni costituenti la durezza dell'acqua con ioni
di sodio, allo scopo di diminuire o eliminare la formazione di
depositi calcarei consentendo un risparmio energetico e una riduzione
nell'impiego di detersivi.
3. I dosatori di reagenti chimici sono quelle apparecchiature
utilizzate per l'aggiunta di prodotti consentiti dalla legislazione,
alle acque potabili in quantita' proporzionali alla portata
dell'acqua, allo scopo di proteggere gli impianti evitando
incrostazioni, corrosioni e depositi ovvero per trattamenti di
disinfezioni.
4. I sistemi ad osmosi inversa sono quelle apparecchiature che
operano sulla base del principio dell'osmosi inversa, ovvero del
processo chimico-fisico di permeazione attraverso una membrana
semipermeabile allo scopo di ridurre il tenore salino dell'acqua.
5. I filtri meccanici sono quelle apparecchiature atte a trattenere
mediante barriere di tipo fisico le particelle sospese nell'acqua.
6. I sistemi fisici consistono in apparecchiature che vengono
proposte per impedire e/o ridurre la formazione di incrostazioni
mediante l'applicazione all'acqua di campi magnetici statici o di
campi elettromagnetici.
7. I filtri a carbone attivo sono quelle apparecchiature contenenti
carboni di tipo vegetale o minerale, dotati di effetto adsorbente,
generalmente proposti come rimedio per eliminare sgradevoli sapori
connessi con il trattamento dell'acqua con cloro o suoi derivati o
come rimedio per eliminare alcuni microinquinanti chimici.
8. I filtri a struttura composita consistono in apparecchiature
che, all'azione filtrante meccanica e/o dei carboni attivi e/o di
altre sostanze, associno un'azione antibatterica comunque ottenuta.
Art. 3.
Condizioni di carattere generale
1. Alle apparecchiature destinate al trattamento dell'acqua non si
applicano le presenti disposizioni qualora le stesse siano destinate
ad esclusivo servizio di impianti tecnologici ed
elettrodomestici,ovvero quando da esse si diparta una rete
indipendente da quella che alimenta l'uso potabile. In questo caso
deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il non
ritorno dell'acqua trattata nella rete potabile.
2. Nessuna delle apparecchiature destinate alla correzione delle
caratteristiche chimiche, fisiche o microbiologiche delle acque
potra' essere propagandata o venduta sotto la voce generica di
"depuratore d'acqua", ma solo con la precisa indicazione della
specifica azione svolta (es. addolcitore). Sui fogli illustrativi
delle apparecchiature deve essere chiaramente indicata, a cura del
produttore, la conformita' alle presenti istruzioni mediante la frase
"apparecchiature ad uso domestico per il trattamento di acque
potabili".
3. Trovano applicazione le disposizioni della legge 5 marzo 1990,
n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti".
4. Al fine della tutela della salute degli utenti sono ammesse solo
quelle apparecchiature che rispettino le condizioni di carattere
generale elencate nel seguito e quelle di carattere speciale di cui
al successivo art. 4:
a) ammissibilita' dei soli trattamenti che consentano di
rispettare i limiti previsti per i parametri riportati nell'allegato
I del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988; ed, in
particolare per quanto riguarda l'addolcimento, di quanto indicato
nella tabella F;
b) ubicazione delle apparecchiature in locali igienicamente
idonei;
c) rispondenza alla normativa vigente dei materiali utilizzati
per la costruzione delle parti di apparecchiatura destinate al
contatto con l'acqua;
d) presenza di contatore a monte delle apparecchiature nonche' di
punti di prelievo per analisi prima e dopo le apparecchiature di
trattamento;
e) presenza di sistema di by-pass automatico o di un sistema di
by-pass manuale;
f) presenza di un dispositivo in grado di assicurare il non
ritorno dell'acqua;
g) presenza di un documento tecnico dal quale risultino
chiaramente la descrizione dell'apparecchiatura, i principi del suo
funzionamento, gli allacciamenti, le saracinesche di intercettazione,
i rubinetti di presa, i punti di scarico ed ogni altro elemento
attinente la funzionalita' dell'apparecchiatura stessa;
h) disponibilita' di un manuale di manutenzione con chiare
istruzioni per l'uso; in particolare devono essere indicati per le
componenti soggette a saturazione e/o esaurimento, le modalita' ed i
parametri per la loro sostituzione; su tale manuale dovra' essere
dichiarata la conformita' dell'apparecchiatura alle presenti
istruzioni;
i) installazione dell'apparecchiatura da parte di personale
qualificato secondo le regole dell'arte e collaudo da parte
dell'installatore con certificazione di corretto montaggio, secondo
le istruzioni del costruttore;
l) notifica dell'installazione dell'impianto all'unita' sanitaria
locale di competenza.
Art. 4.
Condizioni di carattere speciale
1. Addolcitori a scambio ionico.
Per detti addolcitori debbono venire osservate le ulteriori
seguenti condizioni:
a) le apparecchiature devono essere dotate di un dispositivo per
la rigenerazione automatica, che deve venire effettuata almeno ogni
quattro giorni;
b) le apparecchiature devono essere dotate di un sistema
automatico di autodisinfezione durante la rigenerazione; in difetto,
le apparecchiature devono essere dotate di un idoneo sistema di
post-disinfezione continua;
c) qualora per i sistemi di autodisinfezione o d
post-disinfezione siano previste modalita' diverse dall'impiego del
cloro o di suoi composti (nonche' dell'impiego di lampade a raggi
U.V., limitatamente alla post-disinfezione), dette modalita' dovranno
essere approvate dal Ministero della sanita' sulla base della
rispondenza al protocollo sperimentale di cui all'allegato I;
d) le apparecchiature devono essere dotate di un sistema di
miscelazione dell'acqua originaria con quella trattata al fine di
mantenere la durezza ai punti d'uso nell'ambito di quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988, ed il
contenuto in sodioioni non eccedente complessivamente il limite di
150 mg/1 come Na;
e) le resine e gli altri scambiatori di ioni devono rispondere
alle prescrizioni previste per i tipi utilizzati nel campo
alimentare.
2. Dosatori di reagenti chimici.
Per i dosatori di reagenti chimici devono essere osservate le
ulteriori seguenti condizioni:
a) il dosaggio dei reagenti chimici deve risultare proporzionale
alla portata da trattare in qualsiasi condizione di esercizio;
b) i reagenti devono rispondere alle prescrizioni di purezza
previste per l'utilizzazione in campo alimentare o nel trattamento
delle acque potabili;
c) le confezioni di prodotti impiegati devono riportare in
etichetta la composizione quali-quantitativa, nonche' il campo di
impiego del prodotto;
d) le concentrazioni nell'acqua in uscita dall'impianto dei vari
cationi ed anioni aggiunti non devono superare i valori-limite
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988.
3. Apparecchi ad osmosi inversa.
Per gli apparecchi ad osmosi inversa devono essere osservate le
ulteriori seguenti condizioni:
a) il funzionamento deve essere completamente automatizzato;
b) deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il
non ritorno dell'acqua anche sullo scarico;
c) le membrane e gli altri componenti dell'impianto a contatto
con l'acqua devono rispondere alle prescrizioni previste per i
materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e le
bevande;
d) qualora sia previsto un serbatoio di raccolta a valle del
trattamento, l'impianto deve essere dotato di un sistema di
disinfezione continua, preferibilmente a base di cloro o di suoi
composti o mediante l'impiego di lampade a raggi U.V.;
e) qualora per la disinfezione continua siano previste modalita'
diverse da quelle teste' riportate, dette modalita' dovranno essere
approvate dal Ministero della sanita' sulla base delle rispondenza al
protocollo sperimentale di cui all'allegato I;
f) nel pretrattamento delle acque sottoposte al processo di
osmosi inversa sono ammessi filtri a carbone attivo e microfiltri;
g) le sostanze utilizzate nel pretrattamento devono rispondere
alle prescrizioni di purezza previste per l'utilizzazione nel campo
alimentare o nel trattamento delle acque potabili.
4. Filtri meccanici.
Sono ammessi esclusivamente filtri meccanici con rete sintetica o
metallica in grado di trattenere particelle sospese di dimensioni non
inferiori ai 50 micron.
I filtri meccanici devono essere facilmente lavabili,
automaticamente o manualmente.
5. Sistemi fisici.
Nell'attuale situazione di mancanza di una normativa nazionale
organica volta a limitare l'esposizione della popolazione a campi
elettromagnetici non ionizzanti, si stabilisce che all'esterno, a 5
cm di distanza da detti dispositivi, non siano mai superati i
seguenti valori:
Grandezze fisiche Valori limite (di picco)
- -
a) campi magnetici statici ed B = 1 mT
a frequenze fino a 50 Hz (pari a 10 G, 800 A/m)
b) campi elettrici statici ed E = 5kV/m
a frequenze sino a 50 Hz
c) campi elettromagnetici E = 300 V/m; B = 2 nT
a frequenze superiori a 50 Hz (pari a 20 mG, 1,6 A/m)
La rispondenza di cui al precedente comma dovra' essere
certificata da istituti pubblici o privati di comprovata competenza,
italiani o di Paesi della Comunita' economica europea.
Per i sistemi fisici non e' richiesta la presenza di un contatore a
monte.
L'ammissibilita' al punto di vista sanitario non sottointende un
riconoscimento di efficacia delle apparecchiature in oggetto, sui cui
principi di funzionamento e sulla cui utilita' pratica antincrostante
e disincrostante le ricerche in corso non sono ancora giunte a
risultati conclusivi.
6. Filtri a struttura composita.
Potranno essere approvati dal Ministero della sanita' qualora
risulti, mediante adeguata documentazione la rispondenza al
protocollo sperimentale di cui all'allegato I.
Art. 5.
Altre disposizioni
1. Filtri a carbone attivo.
In considerazione dei documentati rischi di proliferazione
batterica e di rilascio incontrollato di microinquinanti, i semplici
filtri a carbone attivo da soli non sono ammessi per il trattamento
domestico delle acque potabili, a meno che non siano integrati con
altri materiali o dispositivi atti ad eliminare gli inconvenienti da
essi presentati. In tal caso essi rientrano fra quelli di cui
all'art. 4, comma 6.
2. Altre autorita' sanitarie competenti al rilascio di idoneita'.
Fatto salvo il divieto di cui al paragrafo precedente, sono
ammesse le apparecchiature riconosciute idonee dalle competenti
autorita' sanitarie degli altri Paesi della Comunita' economica
europea, indipendentemente dalla tipologia alla quale appartengono.
3. Altre tipologie di apparecchiature.
Altre tipologie di apparecchiature non previste nelle presenti
disposizioni ed utilizzabili per il trattamento domestico delle acque
potabili potranno essere approvate dal Ministero della sanita'
qualora risulti, mediante adeguata documentazione, la rispondenza al
protocollo sperimentale di cui all'allegato I.
4. Doppia rete idrica.
Negli stabili di nuova costruzione ed in quelli sottoposti a
globale ristrutturazione e' da perseguire la soluzione della doppia
rete, di cui una destinata ad uso tecnologico e l'altra ad uso
potabile, alimentata con acqua potabile non trattata.
Art. 6.
Controlli
1. L'autorita' sanitaria centrale e periferica puo', in qualsiasi
momento, controllare la rispondenza delle apparecchiature alle
presenti disposizioni, adottando o promuovendo l'adozione delle
sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236.
Art. 7.
Entrata in vigore e norme transitorie
1. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore sei mesi
dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. All'adeguamento delle apparecchiature esistenti alle presenti
disposizioni dovra' provvedersi entro dodici mesi decorrenti
dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 dicembre 1990
Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1991
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 167
ALLEGATO I
PROTOCOLLO SPERIMENTALE INFORMATIVO SULLE CARATTERISTICHE DELLE
APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DOMESTICO DI ACQUE POTABILI AI
FINI DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SANITA' (*).
1. Denominazione dell'apparecchiatura.
2. Nome e ragione sociale del produttore.
3. Principi generali di funzionamento dell'apparecchiatura.
4. Caratteristiche di materiali utilizzati, azione specifica svolta e
tipo di effetto che si intende perseguire.
5. Documentazione tecnica e sperimentazioni: (da allegare).
(*) Da utilizzare per quanto disposto all'art. 4, comma
1, punto b); art. 4, comma 3, punto e); art. 4, comma 6;
art. 5, comma 3.
5.1. Documentazione tecnica comprendente la descrizione del
modello-tipo, le modalita' di manutenzione, le verifiche periodiche e
le sostituzioni, le limitazioni di impiego previste.
5.2. Protocollo sperimentale utilizzato, simulante le condizioni
di impiego reali, inclusi i periodi di sosta.
5.3. Dati sperimentali ottenuti sull'acqua potabile prima e dopo
il trattamento comprendenti dati analitici chimico-fisici, chimici,
microbiologici; valutazione dei risultati.
6. Certificazioni:
6.1. Rispondenza a norme italiane, comunitarie, internazionali o
di altro Stato membro della CEE, che documentino l'idoneita'
dell'apparecchiatura a perseguire i fini di trattamento indicati.
6.2. Rispondenza a norme di sicurezza di carattere generale
connessi al funzionamento e gestione dell'apparecchiatura.
Il Ministro della sanita'
DE LORENZO